GENITORI SEPARATI, REGIONE LOMBARDIA RIFINANZIA IL SOSTEGNO ABITATIVO PER CHI E’ IN SITUAZIONE DI DISAGIO

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STANZIATI 3,3 MILIONI DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 dicembre 2020 – Un fondo da 3,3 milioni di euro, per il 2020 e 2021, da ripartire attraverso tutte le Ats lombarde: un provvedimento con il quale la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, ha deciso il rifinanziamento della misura a favore dei genitori separati in condizione di disagio abitativo.

I destinatari, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate da perdurare dell’emergenza Covid-19, potranno presentare domanda di contributo alla presente misura per due annualità, l’anno appena trascorso e il 2021.

E potranno beneficiare di un contributo fino al 40% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 2500 euro nel caso di canone calmierato e di 3500 per l’emergenza abitativa nel caso di canone a prezzo di mercato.

Contestualmente al rifinanziamento, Regione Lombardia modificando un criterio renderà più efficaci gli interventi: l’accesso per quei coniugi con stato civile di separato o divorziato per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda.

“Una misura, quella del sostegno abitativo – ha spiegato l’assessore alla Famiglia – alla quale teniamo particolarmente e molto apprezzata dai richiedenti. Per questo è la seconda volta che la implementiamo con nuove risorse, ma anche sotto l’aspetto dei servizi, dal momento che abbiamo inserito, lo scorso marzo, interventi di mediazione familiare attivabili mediante progetti individualizzati, su richiesta alle Ats”.

I BENEFICIARI DELLA MISURA – Possono usufruire del contributo i

genitori separati o divorziati:

– con figli nati o adottati nel corso del matrimonio;

– intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di

contratto di locazione regolarmente registrato; o che si trovano

a vivere ospitati presso strutture di accoglienza perché in

condizione di grave marginalità sociale;

– residenti in Lombardia da cinque anni;

– che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a

30.000 euro;

– che non risultano beneficiari di contributi regionali per il

recupero della morosità incolpevole e/o non risultano

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di

proprietà di Aler o dei Comuni, salvo il caso in cui il canone è

corrisposto a prezzo di mercato e non calmierato o concordato;

– che non sono stati condannati con sentenza passata in

giudicato per reati contro la persona.

Redazione

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