Il calo delle temperature e le previsioni meteo portano a prevedere accensioni per un massimo di sette ore giornaliere, tra le 5.00 e le 23.00 da lunedì 22 aprile e per la settimana successiva
(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 aprile 2024 – Per la giornata del 22 aprile e per tutta la settimana seguente sono previste temperature massime inferiori ai 15 gradi. Una recente ordinanza del Sindaco Andrea Orlandi imponeva lo spegnimento degli impianti di riscaldamento a partire dall’8 aprile 2024, ma questa prospettiva richiede un aggiornamento di quanto indicato.
Preso atto che il Comune di Rho è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile e che al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, si attiva la possibilità di accensione per un massimo di sette ore tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Non sono soggette a limitazioni le seguenti fattispecie:
a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal dispositivo.
Redazione