Cani al guinzaglio: prorogate dal Ministero le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze

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(mi-lorenteggio.com) Assago, 1 settembre 2021 –

Portare il cane a spasso in aree urbane è un piacere.

Ma cosa può succedere se non si rispettano gli obblighi dettati dalla legge?

Molti proprietari non li conoscono tutti, invece sono importanti per la tutela degli animali e delle persone.

Il Ministro della Salute con Ordinanza 27 luglio 2021 ha
prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze:

  • Responsabilità civile e penale dei proprietari
    Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l’Ordinanza ha attribuito un
    ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre
    responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente
    che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
  • Confermato tra l’altro l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura
    non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico –
    fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida
    o morbida) da applicare solo in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio
    animale solo a persone in grado di gestirlo.
    È fatto altresì obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere
    con sé strumenti idonei alla loro raccolta

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