AMBIENTE. APPROVATE LINEE GUIDA SU EMISSIONI SOSTANZE PERICOLOSE, PRIMA RELAZIONE AZIENDE ENTRO 28 AGOSTO 2021

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(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2021- Limitare ulteriormente le emissioni in atmosfera di sostanze pericolose. È l’obiettivo delle ‘Linee guida’ approvate dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, nell’ambito delle funzioni di coordinamento della Regione in materia di emissioni in atmosfera conferite dalla l.r. 24/2006.

“Un’iniziativa – spiega Cattaneo – che rientra nelle attività regionali di controllo al fine di migliorare le esalazioni ambientali e le prestazioni degli impianti. Si tratta dell’introduzione di misure ancora più stringenti e che hanno l’obiettivo di limitare le emissioni in atmosfera di sostanze pericolose per l’ambiente e per la salute. Inoltre, tutto questo migliorerà e semplificherà i procedimenti autorizzativi e di controllo”.

GLI ENTI COMPETENTI – La delibera offre una serie di indirizzi tecnico-operativi (Linee guida) ai gestori delle aziende soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Come pure alle relative autorità competenti (Province/Città Metropolitana) per accompagnare l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di emissioni in atmosfera. In particolare, hanno lo scopo di favorire e uniformare l’applicazione delle disposizioni introdotte con il d.lgs 152/2006, modificato dal d.lgs 102/2020, sull’utilizzo di sostanze pericolose nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera.

SOSTANZE PERICOLOSE E RELAZIONE ALL’AUTORITÀ – I regolamenti comunitari hanno individuato tra le sostanze più pericolose per l’ambiente e per la salute quelle cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ed ‘estremamente preoccupanti’. In ottemperanza delle norme, al fine di limitare ulteriormente l’emissione, i gestori degli impianti sono tenuti quindi a inviare periodicamente all’autorità competente una relazione con la quale analizzano la disponibilità di alternative, ne considerano i rischi e ne esaminano la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione con altre.

PRIMO INVIO ENTRO IL 28 AGOSTO 2028 – Per gli impianti in esercizio, l’invio della prima relazione dovrà essere effettuato entro 1 anno dall’entrata in vigore del d.lgs 102/2020, ossia il 28 agosto 2021.

SANZIONI AMMINISTRATIVE, NORMA NAZIONALE NON CHIARISCE – La norma nazionale prevede una sanzione amministrativa in caso di mancata trasmissione della relazione. Non fornisce, tuttavia, indicazioni su aspetti che possono incidere sui contenuti della relazione e sugli esiti delle valutazioni. Di conseguenza sulla effettiva necessità di apportare interventi ai cicli produttivi particolarmente complessi e onerosi. Regione Lombardia ha quindi redatto e approvato le Linee guida per agevolare e uniformare la predisposizione della relazione da parte dei gestori e la valutazione della stessa da parte delle autorità competenti.

I CHIARIMENTI CONTENUTI NELLE LINEE GUIDA – Di seguito gli aspetti chiariti nelle Linee guida e le indicazioni offerte:
– sostanze/miscele oggetto dell’indagine;
– campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 271 c.7 bis alla luce delle interlocuzioni con il ministero della Transizione ecologica;
– criteri per la valutazione fattibilità tecnico-economica degli interventi sostitutivi delle sostanze/miscele oggetto dell’indagine in base al principio ‘significatività delle emissioni’;
– procedura per adempiere alle disposizioni attraverso fasi d’indagine ‘consequenziali’ per garantire livelli di uniformità e proporzionalità ai processi di valutazione.

REGIMI AUTORIZZATIVI SEMPLIFICATI, COME ACCEDERE – Con questa disposizione vengono aggiornate anche alcune importanti disposizioni di carattere amministrativo, sempre in tema di sostanze pericolose. In particolare, per quanto concerne la possibilità di avvalersi dei regimi autorizzativi semplificati – disciplinati dalla dgr 983/2018 – in caso di utilizzo delle sostanze classificate come ‘estremamente preoccupanti’ ai sensi del Regolamento comunitario n. 1907/2006 ‘Reach’. 

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