(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – “Le indicazioni ministeriali,
attraverso il Testo unico sull’Immigrazione, prevedono che gli
stranieri presenti in Italia in condizione di soggiorno
irregolare hanno diritto a tutte le cure urgenti ed essenziali
anche a carattere continuativo. Regione Lombardia, adeguandosi
alla normativa nazionale, ha assistito nelle sue strutture
ospedaliere, negli ultimi tre anni, 1500 donne straniere
partorienti non in regola con le norme di soggiorno (530 nel
2016, 608 nel 2017, 373 nel 2018)”. Lo ha detto l’assessore al
Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo oggi,
in Consiglio regionale, sul tema ‘Prestazioni sanitarie rivolte
a partorienti straniere senza permesso di soggiorno’.
LOMBARDIA GARANTISCE TUTTE LE CURE URGENTI – “Seguendo le
direttive ministeriali – ha spiegato Gallera – Regione Lombardia
garantisce agli stranieri che si trovano in Italia in condizione
di soggiorno tutte le cure urgenti, cioè non differibili senza
pericolo per la vita o danno per la salute della persona, o
comunque le cure essenziali, cioè prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell’immediato e nel breve termine, ma che, nel tempo,
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per
la vita, come complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti”.
LE NORME DI RIFERIMENTO – “Infatti – ha aggiunto l’assessore
Gallera -, per i soggetti Stranieri Temporaneamente Presenti non
in regola con le norme di soggiorno, la normativa vigente, in
particolare la Circolare Ministero della Salute n. 5 del 2000, e
l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, prevedono la
garanzia delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e
infortunio ed estendono i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva”.
“Sono in particolare garantiti – ha precisato – la tutela
sociale della gravidanza e della maternità a parità di
trattamento con le cittadine italiane e la tutela della salute
del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989”.
EQUIPARAZIONE – “Sottolineo inoltre – ha proseguito Gallera –
che l’art. 35 del Testo Unico non prevede la gratuità delle
prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti al SSN, ma
al comma 4 prevede che le prestazioni siano erogate senza oneri
a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi
di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il
cittadino italiano”.
“Dunque l’esonero dalla partecipazione alla spesa – ha concluso
il responsabile del Welfare lombardo – va applicato in tutti i
casi in cui si applica per i cittadini italiani. In linea di
principio le prestazioni sanitarie rese a Stranieri
Temporaneamente Presenti che sottoscrivono una dichiarazione di
indigenza sono a carico del Ministero della Salute, per le
gravidanze in particolare è stanziato un fondo apposito che ogni
anno viene ripartito tra le Regioni in proporzione ai ricoveri
per gravidanza trasmessi nel flusso delle Schede di Dimissione
Ospedaliera”.